[A] Sull’applicabilità alla materia dell’appalto di opere pubbliche dell’art. 13, comma 3.2 del d.lgs. 55/1983 in tema di sospensione della decorrenza degli interessi dovuti dalla stazione appaltante all’appaltatore per il ritardo nel pagamento in caso di finanziamento da parte di Cassa Depositi e Prestiti e sulla (im)possibilità di estendere la predetta disciplina in via analogica nei confronti di altre forme di finanziamento erogate da altri istituti pubblici. [B] Sulla necessità che, in tema di appalto pubblico, ai fini dell’efficacia della deroga della mora del debitore prevista dall’art. 13, comma 3.2 del d.lgs. 55/1983, il predetto articolo sia espressamente menzionato nel bando di gara.
SENTENZA N. ****
[A] La norma invocata dall’appellante, il cui schema era richiamato espressamente nel bando, opera anche nell'appalto di opere pubbliche e non solo per l'appalto di servizi. (Cass. Civ. sez. I, 10 giugno 2014, n.13015), sempre che si tratti di finanziamenti erogati dalla Cassa depositi e prestiti e non da altri enti trattando...